L’assegno di mantenimento ai figli.
L’assegno di mantenimento è un contributo economico che il genitore non collocatario del figlio deve riconoscere a quest’ultimo per le spese le ordinarie. Per le spese straordinarie invece, entrambi i genitori devono contribuire nella stessa misura corrispondente al 50% della spesa sostenuta. L’importo dell’assegno di mantenimento viene deciso dal giudice, o da accordi liberi tra i coniugi, in fase di separazione.
Il giudice per determinare l’importo dell’assegno di mantenimento tiene in considerazioni alcuni importanti fattori come:
- il tenore di vita tenuto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori
- le attuali esigenze del figlio;
- la permanenza o meno presso entrambi i genitori
- la situazione reddituale di entrambi i genitori
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.
Per evitare che sia il giudice a decidere l’importo dell’assegno di mantenimento per il figlio è consentito ai due genitori di trovare tra di loro un accordo sull’importo.
Assegno di mantenimento per i figli maggiorenni
L’assegno di mantenimento può essere riconosciuto anche ai figli maggiorenni purché non siano economicamente autosufficienti e indipendenti o che siano portatori di gravi handicap. In questo caso si applica l’intera disciplina riferita ai figli minori. Il conseguimento della maggiore età e l’ autosufficienza economica del figlio sono i presupposti per richiedere la cessazione dell’assegno di mantenimento da parte del genitore su cui cade detta incombenza. Il solo fatto che il figlio maggiorenne abbia la possibilità di cercare e trovare un lavoro che lo possa rendere autosufficiente non consente al genitore di cessare il versamento dell’assegno di mantenimento. La Corte di Cassazione è intervenuta su questo argomento (Cass. Civile 30/01/2019 nr 2735) stabilendo che : “la mancata frequentazione tra il genitore e il proprio figlio, causata da una decisione del figlio, non comporta per il genitore il venir meno dell’obbligo di mantenimento economico”.
L’assegno di mantenimento sia per i figli minorenni che quelli maggiorenni non autonomi deve essere corrisposto all’altro genitore e non ai figli ( art. 30 Costituzione, art. 147 e 148 del Codice Civile). Se il figlio diventa maggiorenne si può versare l’assegno di mantenimento direttamente a lui solo nel caso che sia il figlio a richiederlo direttamente tramite istanza al Tribunale ( Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 25300 del 11 Novembre 2013). In nessun caso è possibile decidere in maniera autonoma di corrispondere l’assegno direttamente al figlio.
Assegno di mantenimento: spese straordinarie per i figli
Il coniuge, su cui grava l’ammontare dell’importo dell’assegno di mantenimento, deve sostenere anche il 50% delle spese straordinarie. Tutte le spese inerenti all’istruzione del figlio ricadono come spese ordinarie in quanto sono spese preventivate e non riferite a qualcosa di eccezionale e imprevedibile. Le spese relative ai viaggi studio, le gite scolastiche, o iscrizioni ad associazioni sportive sono considerate “spese straordinarie”.
Anche relativamente alle spese mediche ci sono spese che ricadono tra le spese ordinarie e altre che ricadono tra le spese straordinarie. Possono considerarsi ordinarie le spese relative all’acquisto di farmaci da banco, visite di controllo , visite ordinarie come quelle del pediatra. Tra le spese straordinarie possono essere quelle relative ad un imprevisto intervento chirurgico, a cicli di fisioterapia a seguito di un infortunio o incidente stradale. Anche l’acquisto degli occhiali, dell’apparecchio ortodontico, l’acquisto di un pc, rientrano tra le spese straordinarie, come le spese relative al conseguimento della patente o eventuali contravvenzioni.
E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.
Per una consulenza legale contattare lo Studio Legale Buccarella allo 0832 714174 o compilare il forum sottostante.
Anna Buccarella avvocato a Veglie riceve su appuntamento presso lo Studio Legale Buccarella a in via Salice 46
Anna Buccarella Avvocato a Lecce