Il permesso di soggiorno è il documento che permette ai cittadini residenti in paesi terzi rispetto a quelli della Unione Europea e agli apolidi di soggiornare in Italia nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni del nostro Paese.
Tale documento disciplinato dall’art.5 del Testo Unico Immigrazione va richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi (esclusi i giorni festivi compresa la domenica) dal primo ingresso in Italia; a differenza del VISTO che è rilasciato dall’Ambasciata Italiana o dalle sedi consolari italiane del Paese di residenza del cittadino straniero.
Tale documento è regolamentato Testo Unico Immigrazioni, decreto legislativo n.286/98, quest’ultimo modificato in alcuni punti dal decreto n. 113/2018 cosiddetto Decreto Salvini e dal d.p.r 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”
Quali sono i documenti necessari per richiedere il permesso di soggiorno?
I documenti per tutti i titoli di soggiorno da allegare al modulo di richiesta per avere il permesso di soggiorno sono:
- quattro foto in formato tessera identiche tra di loro del richiedente più 4 fototessere degli eventuali figli minori degli anni 14 da inserire nel permesso di soggiorno (i figli devono essere presenti alla convocazione)
- fotocopia del passaporto o altro equivalente documento di viaggio, in corso di validità (copia delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri)
- marca da bollo di importo pari a euro 16,00
- codice fiscale
- certificazione attestante l’attuale dimora (es: certificato residenza o dichiarazione di cessione/ospitalità).
Tuttavia, ulteriori e diversi documenti possono essere chiesti per ogni tipo specifico di permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno da chi viene rilasciato?
Lo straniero che intende soggiornare nel nostro Paese, per ottenere il permesso di soggiorno deve rivolgersi all‘Ufficio immigrazione della Questura della provincia in cui vuole soggiornare.
Presso l’Ufficio Immigrazione un addetto rileverà le impronte digitali dello straniero che richiede il permesso per soggiornare in Italia nonché i rilievi foto-dattiloscopici.
Allo straniero verrà rilasciata una copia della richiesta con apposizione di un timbro recante l’indicazione della data e del giorno di ritiro del permesso di soggiorno definitivo. Fino al ritiro del permesso di soggiorno definitivo, la ricevuta della domanda attesta la regolarità della permanenza nel nostro Paese dello straniero.
Pertanto la ricevuta della domanda va conservata gelosamente e portata in visione al ritiro in Questura del permesso di soggiorno.
In alcuni casi, che qui di seguito si elencano:
motivi religiosi / missione / studio per più di tre mesi / tirocinio formazione professionale / lavoro autonomo / subordinato e sub-stagionale / soggiorno lavoro in casi particolari (ex art. 27 d.lgs. n. 286/98), / rinnovo dell’asilo politico / attesa riacquisto cittadinanza e attesa occupazione / carta di soggiorno stranieri / rinnovo dello status di apolide ma anche per il duplicato e/o aggiornamento del permesso / della carta di soggiorno per inserimento figli e per la conversione di un permesso di soggiorno di un’altra tipologia in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva.
Si può fare validamente richiesta di permesso di soggiorno presso gli uffici postali abilitati utilizzando il kit a banda gialla.
Tale kit a banda gialla si può trovare presso gli stessi sportelli postali, i Comuni abilitati o i patronati.
Questo in virtù dell’apposita convenzione stipulata tra Poste Italiane S.p.A. e il Ministero dell’Interno.
Quanto dura il permesso?
Il permesso di soggiorno ha la stessa validità del Visto di ingresso in quanto dipende dal tipo di soggiorno rilasciato e comunque la durata massima non può essere:
- superiore a tre mesi, se il soggiorno è rilasciato per affari, visite e turismo
- superiore ad un anno se il permesso di soggiorno è rilasciato relativamente a un corso di studio o un corso di formazione che deve essere certificato e una volta compiuto il percorso formativo il soggiorno può essere prolungato di altri dodici mesi previa la verifica annuale di profitto
- superiore alle necessità che sono specificamente documentate in tutti gli altri casi previsti dal Testo unico immigrazione e dal regolamento di attuazione.
Relativamente al permesso di soggiorno per lavoro, la durata è quella prevista per il contratto di soggiorno e non può essere:
- superiore a nove mesi se si tratta di uno o più contratti di lavoro stagionale
- superiore a un anno se si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
- superiore a due anni se si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare
Quanto costa il permesso di soggiorno e il contributo da versare
Per la richiesta o il rinnovo del permesso di soggiorno ci sono dei costi da sostenere.
Con sentenza n. 04487 del 26 ottobre 2016 il Consiglio di Stato ha annullato le tariffe per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno fino a quel momento in vigore con un importo minimo di 80 sino un massimo di 200 euro.
Con l’unico decreto dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’interno del 05 maggio 2017 all’art.1 si stabilisce che “ il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno in formato elettronico, a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni, è pari a:
- euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno
- euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni
- euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 27 comma 1 letta. a); 27-quinquenni, comma 1 lettere a) e b) e 27-sestiere, comma 2 del decreto legislativo n. 286/1999 e successive integrazioni e modificazioni”.
Oltre ai costi, che rimangono invariati, di
- una marca da bollo di 16 euro
- euro 30,00 al momento della spedizione della raccomandata presso l’ufficio postale
- euro 30,46 per la stampa del permesso di soggiorno elettronico
Pertanto, il costo per la richiesta del permesso o il suo rinnovo diventa significativamente costoso in quanto ammonta in totale a:
70,46 euro fino a un anno
80,46 euro fino a due anni
130,46 euro per permesso lungo periodo o carta di soggiorno
Sono esenti, in ogni caso, da qualsiasi contributo sia per il rilascio che per il rinnovo i permessi di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche, nonché i permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis, 20 bis, 22, comma 12 quarte, e 42 bis del TU Immigrazione e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32 comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
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