ricorso multa

Come effettuare un ricorso ad una multa

Vuoi sapere come effettuare un ricorso ad una multa? Alla fine dell’articolo trovi il link dove poter scaricare il fac-simile per poter effettuare il ricorso da solo.

Studio Legale Buccarella

Cos’è la multa?

Quando non si rispettano le regole prescritte nel Codice della Strada si può incorrere a delle sanzioni pecuniarie, le quali variano a seconda della gravità dell’infrazione commessa e sono stabilite dallo stesso Codice della Strada. Queste sanzioni, chiamate comunemente multe, devono essere verbalizzate da organi competenti quali:

  • polizia di stato
  • carabinieri
  • guardia di finanza
  • polizia provinciale nel territorio di competenza
  • polizia municipale all’interno del proprio comune

Eccezione a parte per gli ausiliari del traffico. Tale figura è stata istituita con la Legge n. 127 del 15 maggio 1997 art. 17 – cosiddetta “Legge Bassanini” relativamente alle “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”. Gli ausiliari del traffico sono soggetti dipendenti del Comune o di privati e possono rivestire la funzione di pubblico ufficiale in quanto sono abilitati dal Comune ad emettere multe all’interno del territorio dello stesso Comune.

La Legge all’art. 127 comma 132 e 133 stabilisce che i Comuni possono assegnare ai propri dipendenti o ad aziende, che gestiscono in concessione aree di sosta, compiti di accertamento dei divieti di sosta nelle aree di competenza, oltre che funzioni di rimozione dei veicoli. I Comuni possono altresì assegnare ai dipendenti delle società di trasporto pubblico compiti di accertamento di divieto di sosta o circolazione nelle corsie riservate agli autobus.

Il verbale di contestazione dell’infrazione deve contenere:

  • la data
  • l’ora
  • la località dove è stata commessa l’infrazione
  • il tipo di veicolo e la targa di riconoscimento
  • l’ indicazione del proprietario del veicolo quando non sia stato immediatamente identificato il trasgressore
  • la descrizione del fatto con relativa norma violata
  • l’ eventuale dichiarazione del trasgressore
  • l’ importo da pagare
  • i termini e le modalità di pagamento
  • l’ eventuale sanzione accessoria come ritiro della patente
  • gli eventuali obblighi di ulteriore esibizione di documenti, ad esempio RCA o patente
  • le autorità dove è possibile effettuare ricorso
  • la firma e il nominativo degli agenti accertatori.

Nello stesso verbale è possibile che vengano accertate più violazioni. In questo caso è necessario che per ogni violazione sia citata l’infrazione commessa e l’importo della sanzione. Nel verbale ci deve essere la firma dell’agente accertatore purché lo stesso verbale non sia stato fatto con sistemi meccanizzati. E’ ininfluente che il trasgressore firmi o che ritiri la contestazione. Nei casi che il verbale sia fatto da sistemi meccanizzati basta che al posto della firma ci sia l’indicazione dell’agente accertatore o il suo numero di matricola.

Dal 2013 con il Decreto del Fare, convertito con la Legge del 9 agosto 2013 n. 98, è possibile pagare la sanzione in maniera ridotta del 30% se questa viene pagata entro 5 giorni dalla notifica del verbale.

Nel caso che la notifica avvenga contestualmente all’accertamento del verbale la decorrenza dei 5 giorni inizia da quel momento, diversamente per le notifiche recapitate a domicilio, la decorrenza parte dal giorno di ricezione della stessa.

Sono escluse dal pagamento in maniera ridotta le sanzioni più gravi come ad esempio la guida in stato d’ebrezza, sorpasso in curva, circolazione sulle corsie d’emergenza. Oltre al pagamento in maniera ridotta è possibile pagare la multa ratealmente. Questo però non in tutti i casi, ma solamente quando la sanzione supera i 200 euro e riguarda un unico verbale e quando il richiedente ha un reddito annuo che non supera i 10.628,16 euro. Se chi richiede la rateizzazione della multa convive con il coniuge o altri familiari, il reddito preso in considerazione sarà quello del nucleo familiare e il limite dei 10.628,16 euro verrà innalzato di 1.032,91 per ogni familiare convivente.

Come contestare una multa e quando è possibile farlo?

Per capire se è possibile effettuare ricorso ad una multa occorre leggere con attenzione il verbale per scoprire eventuali vizi di forma che potrebbero rendere nulla la sanzione. I vizi di forma posso essere ad esempio:

  • errori nella targa
  • errori nell’indicazione del modello del veicolo
  • verbale illeggibile
  • verbale incompleto
  • verbale redatto da un agente della polizia municipale o provinciale al di fuori della propria area di competenza.
  • verbale notificato oltre i 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione

Il ricorso può essere presentato al Prefetto o al Giudice di pace, sia in autotutela o con l’assistenza di un legale. Il ricorso in autotutela permette al destinatario della sanzione di poter richiedere l’annullamento della multa senza l’assistenza di un legale.

Come effettuare un ricorso di una multa al prefetto

Il ricorso al Prefetto è disciplinato dagli articoli 203 e 204 del Codice della Strada. Il ricorso può essere presentato al Prefetto del luogo dove è stata commessa l’infrazione stradale esclusivamente dalla persona destinataria della sanzione entro 60 giorni dalla notifica o contestazione della violazione.

Per poter presentare il ricorso non si deve aver pagato la sanzione.

Il ricorso al Prefetto deve essere fatto per iscritto su carta libera e deve contenere:

  • indicazione del Prefetto a cui rivolgersi
  • nome, cognome, residenza di chi presenta il ricorso
  • estremi del verbale con la data della contestazione della violazione e quando è stato notificato
  • i motivi per cui si chiede l’annullamento della sanzione indicando quali errori sono presenti nel verbale
  • è possibile chiedere al Prefetto di essere ascoltati.

Il ricorso può essere presentato anche al comando da cui dipende l’agente accertatore, tramite raccomandata indirizzata all’ufficio o al Comando dell’agente accertatore o tramite PEC ai sensi dell’art. 48 D.Lgvo 82/2005

Il responsabile dell’ufficio a cui è stato trasmesso il ricorso entro 60 giorni deve trasmetterlo al Prefetto assieme all’originale del verbale e alla prova della notofica. Il prefetto, ricevuto la documentazione valuta il ricorso sotto il profilo della legittimità e del merito e dispone tutti gli accertamenti che ritiene utili per verificare la fondatezza del ricorso. Entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione dall’ufficio accertatore, il Prefetto decide con ordinanza.

Ai sensi dell’ art. 204 del Codice della Strada comma 1 bis i termini sono perentori e si sommano tra di loro.

In pratica se il ricorso è stato inviato tramite l’ufficio accertatore i tempi sono di 180 giorni (60 giorni per permettere all’ufficio accertatore di inviare la documentazione al Prefetto e 120 giorni perché il Prefetto emetta ordinanza).

Se invece il ricorso sia stato inviato direttamente al Prefetto i tempi si allungano di 30 giorni arrivando cosi ad un totale di 210 giorni. Trascorso questo periodo senza aver ricevuto da parte del Prefetto nessuna risposta, il ricorso si ritiene accolto in virtù della regola silenzio-accoglimento perché il ricorso non è stato deciso nel termine.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del ricorso al Prefetto

Il ricorso al Prefetto ha l’indiscusso vantaggio di non essere oggetto del pagamento di nessun contributo unificato. In caso di rigetto però c’è la condanna al pagamento doppia della sanzione.

Come effettuare un ricorso di multa al Giudice di Pace

E’ possibile presentare il ricorso anche al Giudice di Pace, purché non sia già stato presentato al Prefetto e non sia stata pagata la multa. Il ricorso al Giudice di Pace deve essere presentato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica. Il ricorso in questione va presentato direttamente presso la cancelleria del Giudice di Pace o tramite raccomandata a/r. I documenti da allegare sono:

  • originale e 4 copie del ricorso alle quali è allegato il verbale della contestazione della violazione commessa
  • fotocopia di un documento di riconoscimento valido
  • marca da bollo pari ad € 27 e contributo unificato che varia a secondo dell’importo della multa che si va a contestare. Nella maggior parte dei casi le multe che si impugnano non eccedono i 1.100 euro, per cui il contribuo ammonta a 43 euro. Una volta entrato in possesso di tutta la documentazione il Giudice di Pace emetterà la sentenza. Non ci sono tempi certi perché ciò avvenga, in media la risposta la si ottiene a distanza di un anno dalla presentazione del ricorso. Nel caso che il Giudice di Pace rigetti il ricorso si è costretti a pagare la sanzione con importo stabilito dal Giudice stesso che varia tra la sanzione minima e quella massima. Contro la sentenza del Giudice di Pace è possibile ricorrere in appello rivolgendosi al Tribunale.

E’ importante tenere bene presente che se la multa è stata già pagata questa non può più essere impugnata né con un ricorso al Prefetto né dinanzi al Giudice di Pace.

Le uniche spese, oltre alla marca ed al contributo unificato, che si vanno a pagare per contestare una multa sono le spese legali, nel caso in cui si decida di avvalersi dell’assistenza di un legale.

Per scaricare il fac simile per effettuare ricorso ad una multa relativa alle violazioni del Codice della Strada

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