Quando si nomina l’avvocato d’ufficio?
La difesa d’ ufficio spetta a chi, citato in giudizio in un processo penale, non abbia ancora provveduto a nominare un proprio legale di fiducia per difendersi.
Chi è l’avvocato d’ufficio ?
L’avvocato d’ufficio è un legale, nominato dal giudice, dal pubblico ministero o in taluni casi da un pubblico ufficiale (polizia giudiziaria) iscritto in un elenco speciale istituito presso il Consiglio dell’Ordine Forense di appartenenza, dal quale viene scelto allo scopo di prestare assistenza a colui il quale è sprovvisto di proprio difensore di fiducia.
A differenza del processo civile in cui puoi decidere di non costituirti e, quindi di non nominare alcun difensore, nel processo penale non è così in quanto se sei indagato o imputato, devi necessariamente essere assistito da un avvocato.
Ciò significa che, nel caso in cui tu si è coinvolti in una vicenda penale, anche contro la propria volontà, occorre la presenza di un legale.
Per cui se il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l’imputato ne sono privi, viene nominato il difensore d’ufficio con avviso allo stesso dell’atto di nomina.
L’avvocato d’ufficio non può essere sostituito se non per “giustificato motivo” attribuibile alla manifesta inerzia del legale.
Chi paga il difensore d’ufficio?
E’ bene tenere presente che l’avvocato d’ufficio a differenza del legale che deposita istanza di gratuito patrocinio per il proprio assistito non è gratis.
Chi deve pagare l’avvocato d’ufficio è la persona che ha tratto beneficio ossia l’imputato o l’indagato malgrado questi non abbia scelto il legale che gli è stato assegnato dall’autorità giudiziaria.
E’ la legge a stabilire, ai sensi dell’art.31 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che l’attività del difensore d’ufficio è in ogni caso retribuita, fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio.
Infatti, posto che al difensore di ufficio si applicano tutte le norme che riguardano il difensore di fiducia, se si ha un reddito inferiore ai limiti di legge si può chiedere di essere ammessi al gratuito patrocinio e, di conseguenza, si può evitare di pagare l’avvocato d’ufficio.
In tal caso, se ne ricorrono tutti i presupposti, si può usufruire ugualmente del patrocinio a spese dello Stato anche se il difensore di ufficio viene imposto dalla legge.
Relativamente alle tariffe, la legge non prevede alcuna differenza tra il legale di fiducia e l’avvocato d’ufficio. La sola differenza sta nel fatto che mentre l’avvocato di fiducia viene scelto dall’imputato, quello d’ufficio viene scelto dal giudice in base a precisi elenchi a sua disposizione. Infatti, nell’atto di nomina del difensore d’ufficio all’imputato contiene anche l’indicazione secondo cui il difensore d’ufficio dovrà essere pagato normalmente, a meno che non ci siano i presupposti di reddito per ottenere il gratuito patrocinio a spese dello Stato.
La parcella dell’avvocato
La parcella potrà essere concordata tra le parti o nel caso non si trovi nessun accordo verranno applicati i parametri previsti dal Decreto Ministeriale nr. 55/2014. La parcella prevista dal Decreto Ministeriale può variare dai 2.000 euro circa per un giudizio davanti al giudice di pace fino a circa 7.000 euro per un giudizio in Corte d’Assise a cui andrà aggiunta l’I.V.A. e la cassa.
Il difensore d’ufficio per poter esercitare la difesa d’ufficio deve essere iscritto in un apposito elenco preposto presso l’ordine forense di ciascun capoluogo. L’ufficio in questione, deve garantire che l’indicazione dei nominativi avvenga con un criterio di rotazione automatica tra tutti i legali iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio, questo per garantire l’imparzialità e non permettere favoritismi. A partire dal 2020 il legale che desidera iscriversi all’albo dei difensori d’ufficio deve farlo solamente online. I requisiti richiesti per poter completare l’iscrizione sono:
- corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, della durata della durata complessiva di almeno 90 ore organizzato dai Consigli dell’ordine circondariali, dalle Camere penali territoriali e dall’Unione delle Camere Penali Italiane e superamento di esame finale;
- iscrizione all’Albo ordinario degli Avvocati da almeno 5 anni continuativi;
- conseguimento del titolo di specialista in diritto penale
Come nominare un avvocato di fiducia?
Nel caso non si desideri l’avvocato d’ufficio ma si preferisca uno di fiducia occorre nominarne uno. L’imputato ha diritto a nominare non più di due avvocati di fiducia. La nomina deve essere fatta con una dichiarazione scritta e consegnata dallo stesso legale o trasmessa tramite raccomandata all’autorità competente.
Di seguito si riporta fac -simile di nomina di un avvocato di fiducia – in ambito penale
Nomina difensore di fiducia (ex art. 96 c.p.p.) Nel procedimento penale n.___________ R.G.N.R.
Io sottoscritto, Antonio xxxx residente a yyyy nato a yyyy il 19/03/1970 (indicare nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita) imputato nel procedimento penale di cui sopra per i reati di cui agli articoli ____________ c.p., dichiaro di nominare difensore di fiducia L’Avv. Anna Buccarella con studio in via Salice 46 Veglie (LE) conferendoLe ogni più ampia facoltà di legge e a Lei conferisco procura speciale per compiere tutte le attività difensive necessarie nel suddetto procedimento, compresa quella di proporre istanza di oblazione, opposizione a decreto penale di condanna, nominare sostituti, formulare richiesta di rito abbreviato, proporre opposizione a decreto penale di condanna, presentare istanze, richiedere la scarcerazione, formulare richiesta di incidente probatorio. La presente procura speciale deve considerarsi estesa anche all’eventuale giudizio di impugnazione.
Dichiaro anche di revocare il difensore d’ufficio precedentemente nominato.
Luogo, data_________ , ________
Firma : Antonio XXX
La firma è autentica : Avv. Anna Buccarella
Cosa succede se il difensore d’ufficio rinuncia al mandato?
Ai sensi dell’art. 107 codice di procedura penale “Il difensore che non accetta l’incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all’autorità procedente e a chi lo ha nominato. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all’autorità procedente. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore d’ufficio o da un nuovo difensore di fiducia e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell’articolo 108”.
Avvocato d’ufficio o di fiducia?
La scelta tra l’avvocato d’ufficio o di fiducia è strettamente personale. L’avvocato d’ufficio non è un legale di serie B, la difesa è uguale sia che l’avvocato sia d’ufficio sia che sia di fiducia. Occorre tenere in considerazione che l’avvocato d’ ufficio non viene pagato dallo Stato, salvi i casi di gratuito patrocinio, ma deve essere l’imputato stesso a farsi carico della parcella dell’avvocato. L’avvocato Buccarella è iscritta nell’elenco degli avvocati d’ufficio del Foro di Lecce nonché può garantire la difesa tramite il gratuito patrocinio.
Per ottenere un avvocato d’ufficio con il gratuito patrocinio valgono le stesse regole per il gratuito patrocinio di un avvocato di fiducia. Per sapere quali sono i requisiti per ottenere un avvocato con il patrocinio gratuito si veda l’articolo “Avvocato gratis con il gratuito patrocinio”