La rottamazione delle cartelle esattoriali

La rottamazione delle cartelle esattoriali

La rottamazione delle cartelle esattoriali

Rottamare una cartella esattoriale significa permettere ai contribuenti di beneficiare di uno sconto estinguendo i debiti con l’Erario senza pagare interessi, spese o altre somme aggiuntive.

Negli ultimi anni, nel nostro paese sono state diverse le possibilità di rottamazione delle cartelle esattoriali .

Il decreto legge 193/16 ha introdotta la prima rottamazione delle cartelle esattoriali quale misura fiscale agevolata dei carichi compresi tra l’anno 2000 e l’anno 2016.

Il decreto n. 148/2017 ha introdotto la cosiddetta rottamazione – bis quale misura agevolata relativamente ai carichi dell’anno 2017 consentendo altresì a coloro i quali erano stati esclusi o non avevano pagato le rate della precedente rottamazione di poterlo fare.

Il decreto 119/2018 infine ha introdotto la cosiddetta rottamazione – ter che sostituisce la rottamazione – bis e le cui cartelle sono quelle affidate ad Equitalia e all’Agenzia Entrate e Riscossione dal 1 gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2017.

Per cui coloro i quali intendevano aderire a questa rottamazione delle cartelle esattoriali dovevano manifestare la propria volontà all’agente di riscossione entro il 30 aprile 2019, con apposita dichiarazione e compilando il modulo disponibile sul sito dell’addetto a riscuotere detti importi.

Proroga della rottamazione ter si è avuta relativamente alle scadenze del 31 luglio 2019.

Infatti, il decreto fiscale 2020 ha prorogato le scadenza del 31 luglio 2019 alla data del 30 novembre 2020.

In tutti e tre i casi la procedura di rottamazione delle cartelle esattoriali prevede la possibilità, per il contribuente che ha debiti con l’Erario, di estinguere il debito con il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e interessi, di aggio e rimborso delle spese sostenute dall’agente della riscossione, ma non le sanzioni, gli interessi di mora o le somme aggiuntive.

Cosa bisogna fare per rottamare una cartella esattoriale?

Il contribuente che ha un debito con l’Erario e vuole accedere alla rottamazione delle cartelle esattoriali che è in vigore deve compilare un modulo pubblicato sul sito dell‘agente di riscossione entro il termine di volta in volta da questi previsto (nella specie, l’ultimo termine per la rottamazione – ter è scaduto ad aprile 2019).

Il contribuente che desidera avere informazioni sui debiti iscritti a ruolo e che possono essere definiti con la rottamazione eventualmente in vigore deve rivolgersi direttamente agli sportelli o visitare l’area dedicata del sito dell’agente di riscossione. Nella dichiarazione il debitore deve indicare:

– il numero delle rate che intende pagare

– la pendenza dei giudizi che hanno per oggetto i carichi a cui si riferisce la rottamazione e l’impegno di rinunciare agli stessi.

Quali sono i benefici della rottamazione

Se si presenta la procedura di rottamazione, l’agente della riscossione, relativamente ai carichi “rottamati”, non può proseguire procedure di recupero già avviate né iniziare nuove azioni esecutive o iscrivere a ruolo nuovi fermi amministrativi e ipoteche, a meno che:

– non ci sia stato un primo incanto positivo

– non sia stata presentata un’istanza di assegnazione

– i crediti pignorati siano già stati assegnati.

Quali debiti sono oggetto della rottamazione

I debiti che possono essere sanati con la rottamazione sono:

– i debiti tributari o connessi (multe, bollo, ecc.)

– debiti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali

Sono esclusi dalla rottamazione i tributi locali a meno che il Comune non aderisce alla misura agevolata.

Sono altresì esclusi dalla rottamazione:

– i crediti tributari sorti in uno Stato dell’unione Europea o che aderisce alla Convenzione OCSE/CoE o con cui l’Italia ha un accordo per l’assistenza alla riscossione

– l’Iva riscossa all’importazione

– le multe commesse all’estero per violazione posto che le norme violate non sono quelle del nostro Codice della Strada e la cui condotta illecita fa sorgere un credito in capo al Paese straniero

– i crediti che derivano da pronunce di condanna della Corte dei conti

– le multe, le ammende e le sanzioni fissate da provvedimenti e sentenze di condanna penali.

Come si pagano le cartelle rottamate

Il debito che il contribuente chiede di essere “rottamato” può essere pagato in unica soluzione o a rate (secondo le scadenze ed il prospetto inviato dal fisco) e il contribuente può pagarlo con uno dei modi seguenti:

– tramite domiciliazione sul conto corrente bancario del debitore

– mediante bollettini precompilati, che l’agente di riscossione allega nel momento in cui comunica al contribuente l’ammissione alla rottamazione

– direttamente agli sportelli dell’agente della riscossione.

Cosa succede se non paghi

Il debitore, in caso di tardivo, insufficiente o mancato pagamento dell’unica rata o di una rata di quelle previste dal piano, decade dal beneficio agevolato e le rate pagate fino a quel momento sono considerate come acconto sull’importo dovuto. Quindi il debito residuo non si estingue ma da quel momento decorrono i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero del debito da parte dell’agente di riscossione nei confronti del contribuente, il quale non potrà più rateizzare.

Nel caso in cui, però, il ritardato pagamento della rata non supera i 5 giorni, la definizione agevolata non perde efficacia e il debitore non è tenuto neppure a corrispondere gli interessi.

Inoltre nel caso in cui la notifica dell’accertamento esecutivo, dell’avviso di addebito o della cartella di pagamento avviene a non più di 60 giorni prima della presentazione della relativa domanda, il debitore può sempre chiedere la rateizzazione del debito residuo.

Studio Legale Buccarella

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