Avvocato gratis con il gratuito patrocinio
Se desideri tutelare un tuo diritto o chiedere giustizia davanti ad un giudice dovrai affidarti ad un avvocato. Il problema è che l’avvocato costa, come costano le spese da sostenere (contributo unificato, marca da bollo) per iscrivere a ruolo la causa. Per garantire a tutti la giustizia, anche ai meno abbienti esiste il gratuito patrocinio. Con il gratuito patrocinio è possibile avere un avvocato gratis pagato dallo Stato
Non non tutti gli avvocati possono assumere cause di patrocinio a spese dello Stato.
L’avvocato per essere abilitato deve essere iscritto in un albo che può essere consultato online sui siti dei diversi Consigli dell’Ordine, nell’ambito del quale la parte può scegliere discrezionalmente un professionista.
Il compenso dell’avvocato deve essere solo ed esclusivamente quello erogato dallo Stato. Il professionista non può richiedere o accettare denaro da parte del cliente, in tal caso commette un illecito deontologico, sanzionabile dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
Tuttavia, non tutti però possono avvalersi del gratuito patrocinio, ci sono alcuni requisiti da rispettare per poter richiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Cos’è il gratuito patrocinio?
Il patrocinio gratuito è un istituto riconosciuto dall’art. 24 della Costituzione Italiana che consente alle persone con basso reddito, di poter usufruire di un avvocato pagato dallo Stato. L’istituto del patrocinio gratuito vale per i processi civili, per gli affari di volontaria giurisdizione come ad esempio le separazioni, l’affidamento dei figli e per i processi penali. Si può richiedere inoltre anche per tutte le controversie in ambito contabile, tributario e amministrativo.
Quali sono i requisiti per avere un avvocato gratis con il gratuito patrocinio?
Per essere ammessi al gratuito patrocinio occorre che il richiedente abbia un reddito imponibile pari ad euro 11.369,24 (i limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia delle finanze).
In ambito penale, il limite di reddito è elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.
Se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei vari redditi, eccezione per quei casi dove gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti della famiglia. In questo caso si prende in esame solo il reddito del richiedente.
Possono accedere al patrocinio a spese dello Stato :
- cittadini italiani
- apolidi
- stranieri con regolare permesso di soggiorno
- enti e associazioni senza fini di lucro e che non esercitano attività economica
Non possono avvalersi del gratuito patrocinio:
- coloro i quali (indagato, imputato o condannato) hanno commesso reati in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- coloro i quali hanno iscritto a ruolo cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Quali spese sono comprese e quali no?
Con il gratuito patrocinio vengono comprese tutte le spese sostenute per ottenere giustizia. Lo Stato paga :
- onorario dell’avvocato anche in caso di sconfitta
- indennità e spese di viaggio di magistrati, testimoni, tecnici, funzionari per lo svolgimento di atti fuori sede
- spese per le notificazioni a richiesta di ufficio.
Non sono comprese le eventuali spese di trasferta dell’avvocato.
Dove si presenta la domanda per il gratuito patrocinio?
Bisogna distinguere se la causa riguarda l’ ambito civile o quello penale.
– Per le cause civili l’ istanza di ammissione al gratuito patrocinio va presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo ove si svolge il processo, personalmente dall’interessato o dal suo legale o anche con raccomandata a/r.
– per le cause penali l’ istanza di ammissione al gratuito patrocinio può essere presentata in ogni grado e stato del processo presso la cancelleria del giudice interessato.
Cosa fare se la domanda non viene accolta?
Il richiedente a cui è stata rigettata la domanda può riproporre nuovamente la domanda al giudice competente.
Cosa succede se si dichiara il falso nella domanda al patrocinio gratuito?
La guardia di finanza controlla le domande di ammissione presentate incrociando i dati dichiarati con quelli delle banche e agenzie di finanziamento. Le dichiarazioni false o mancanti di alcuni dati comportano una condanna penale e una sanzione che varia da euro 309,887 a 1.549,37, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato (DPR 115/2002 art. 95 comma 1). La pena e’ aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. (art.95 comma 2 DPR 115/02).
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Anna Buccarella Avvocato Lecce