L’assegno sociale
L’assegno sociale ( ex pensione sociale) viene concesso alle persone con più di 65 anni aventi basso reddito. Infatti il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. Tale prestazione è concessa con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non può essere trasferito ai familiari superstiti né può essere erogato all’estero.
I requisiti per accedere all’assegno sociale sono:
- Aver compiuto 65 anni da almeno 3 mesi
- Essere cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia o essere cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- Aver soggiornato in via continuativa per almeno 10 anni
- Risiedere in Italia
- Aver un reddito inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Nel calcolo del reddito non vengono considerati :
- i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;
- il proprio assegno sociale;
- la casa di proprietà in cui si abita;
- la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale;
- i trattamenti di famiglia;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l’assistenza personale e continuativa pagati dall’INPS ai pensionati per inabilità;
- l’indennità di comunicazione per i sordomuti.
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;
- patronati e intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti; previsti dalla legge.
La misura massima dell’assegno è pari a 447,61 euro per 13 mensilità e per l’anno 2014 il limite di reddito è pari ad 5.818,93 euro annui.
Hanno diritto all’assegno in misura intera:
- i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
- i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo dell’assegno.
Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:
- i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno;
- i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno.
L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.
L’assegno ordinario di invalidità civile
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori:
- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.
Per ottenere l’assegno sociale sono richiesti i seguenti requisiti:
- riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;
- telefono – chiamando il contact center dell’Inps;
- patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Alla domanda deve essere allegato il certificato medico (mod. SS3) che viene redatto dal proprio medico curante.
L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.
È compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale.
Può essere confermato su domanda presentata dall’interessato entro la data di scadenza.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.
L’assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.