Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell’art.3 della legge 1970/898 attengono principalmente ad ipotesi in cui uno dei due coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell’altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia.
Ma la causa staticamente prevalente che conduce al divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per almeno tre anni a far tempo dalla prima udienza di comparazione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
Per la decorrenza dei tre anni non vale il tempo che i coniugi hanno trascorso in separazione di fatto, cioè senza richiedere un provvedimento di omologa al Tribunale.
Il divorzio può essere richiesto:
- In caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice
- In caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice
- In caso di separazione di fatto: se la separazione è iniziata 2 anni prima del 18 dicembre 1970
Nei primi due casi, tra comparizione delle parti davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e la proposizione della domanda di divorzio devono comunque essere trascorsi almeno tre anni.
Con il divorzio, marito e moglie mutano il loro precedente status di coniuge e possono contrarre nuove nozze. La donna perde il cognome del marito.
A seguito di divorzio, vengono meno i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio ( artt. 51, 143, 149 c.c.), viene meno la comunione legale dei beni ai sensi dell’art. 191 c.c.( se già non è accaduto in sede di separazione), cessa la destinazione del fondo patrimoniale ( art. 171 c.c.) e viene meno la partecipazione dell’ex coniuge all’impresa familiare ( art. 230 bis c.c.).
La sentenza di divorzio potrà anche stabilire provvedimenti su:
- Questioni patrimoniale e assegnazione dell’abitazione familiare
- Versamento assegno divorzile
- Affidamento della prole
Il divorzio viene pronunciato con sentenza da parte del Tribunale competente, che prima di pronunciare la sentenza deve sempre tentare la riconciliazione e assicurarsi che la frattura nel rapporto tra i due coniugi non possa più essere ricostruita. Inoltre il Giudice deve sincerarsi che i coniugi siano legalmente separati da almeno tre anni, o che uno dei due coniugi abbia commesso un reato di particolare gravità come essere stato condannato ad una pena superiore ai 15 anni o aver commesso reati inerenti all’incesto,alla prostituzione, avere tentato l’omicidio di un figlio o del coniuge, ecc. ll giudice può emettere la sentenza di separazione anche nei casi in cui uno dei due coniugi è cittadino straniero ed ha ottenuto all’estero l’annullamento del matrimonio o ha contratto all’estero un nuovo matrimonio, oppure nel caso in cui il matrimonio non è stato consumato o nel caso di cambio di sesso da parte di uno dei due coniugi. |
Da settembre 2014 c’è una importante novità prevista dal D.L. 132/2014. La nuova normativa dà la possibilità ai coniugi, in assenza di figli minori o con gravi handicap di divorziare con una procedura diversa da quella giudiziale che consiste in una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.
In pratica si da la possibilità ai due coniugi di trovare un accordo bonario grazie all’assistenza degli avvocati, i quali devono sottoscrivere l’accordo facendo da garanti che tutto sia stato fatto a norma di legge.
Con la sentenza di separazione i due coniugi perdono i rispettivi diritti successori; la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio dopo il matrimonio; viene decisa la destinazione della casa coniugale e degli altri beni di proprietà e viene deciso l’affidamento dei figli minori e dell’assegno di mantenimento ai figli.
Fintanto che il coniuge con meno risorse economiche non si risposa, il Giudice può disporre all’altro coniuge di versare un assegno periodico detto assegno divorzile.
Nel caso in cui uno dei due coniugi matura il diritto del TFR prima della sentenza di divorzio, l’altro coniuge ha diritto a una parte di tale importo.
Se uno dei due coniugi divorziati viene a mancare e se sussistono certe condizioni, all’ex coniuge spetta la pensione di reversibilità.
La Legge sul Divorzio infatti riconosce al coniuge divorziato il diritto a percepire la pensione di reversibilità dell’ ex coniuge scomparso. Per poter ottenere la pensione di reversibilità occorre che vengano rispettate tre condizioni. La prima è quella che il coniuge divorziato percepisca già un assegno divorzile versato con cadenza periodica, la seconda che il coniuge superstite non si sia mai risposato e la terza condizione è che il rapporto di lavoro da cui trae origine la pensione deve essere antecedente alla data della sentenza di separazione.
Se il coniuge defunto dopo il divorzio aveva intrapreso una convivenza la pensione di reversibilità spetta comunque all’ex coniuge, mentre se si fosse sposato la pensione di reversibilità spetta in parte alla ex convivente e in parte alla vedova. La ripartizione delle quote viene fatto del Tribunale tenendo conto sia della durata di ciascun matrimonio sia dello stato di bisogno dei singoli superstiti.
Pensione di reversibilità
Per ottenere la pensione di reversibilità occorre che l’ex coniuge presenti un apposito ricorso al Tribunale, il quale deve valutare se al momento della richiesta il divorziato che richiede la pensione di reversibilità rispetta i tre presupposti richiesti dalla Legge sul Divorzio.
Un caso particolare si verifica quando viene a mancare un figlio di genitori separati. In questo caso la pensione di reversibilità viene attribuita automaticamente in parti uguali a entrambi i genitori. Alla morte di uno dei due ex coniugi la pensione di reversibilità passa totalmente al coniuge superstite